Statuto - ENEA | European Neuroblastoma Association ONLUS
Art. 1 – Denominazione e sede
a) E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, l’associazione “Enea - European Neuroblastoma Association”.
b) L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.
c) L’associazione ha sede legale, amministrativa ed operativa in Genova.
d) Con deliberazione del Consiglio direttivo, ed approvazione della successiva Assemblea dei Soci, possono essere istituiti uffici locali privi di qualsiasi autonomia giuridica, amministrativa e contabile, che hanno l’esclusivo compito di promuovere l’associazione nell’ambito della propria Provincia. Essi dipendono direttamente dalla sede di Genova e la loro creazione deve essere preceduta dall’entrata in vigore di un apposito regolamento che ne definisca gli ambiti di intervento e le modalità di funzionamento.
Art. 2 – Finalità
L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza.
In particolare intende sostenere tramite la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, enti senza scopo di lucro che operano nel settore della ricerca scientifica e che hanno come fine il progresso delle terapie del Neuroblastoma, neoplasia pediatrica ad alta malignità, e delle altre neoplasie solide pediatriche, al fine anche di contribuire alla scoperta di una cura efficace per queste malattie.
L'espressa previsione dell'assenza di lucrativita' comporta che l'ente sovvenzionato deve osservare di fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonche' di fondi riserve o capitale, è poi escluso che possa a sua volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti. Sulla base di quanto sopra l’Associazione intende:
a) Sostenere le attività del gruppo europeo SIOPEN (International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma).
b) Sostenere le attività di ricerca e diagnosi dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.
c) Sostenere le attività dell’AIEOP (Associazione Italiana Emato-Oncologia Pediatrica).
d) Sostenere le attività di qualsiasi altro ente senza scopo di lucro, europeo ed internazionale, impegnato nel progresso della ricerca scientifica nel campo del Neuroblastoma e delle altre neoplasie solide pediatriche.
e) Sostenere lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione in tutta Europa di protocolli diagnostici e terapeutici le cui finalità siano mirate alla prevenzione ed alla cura del Neuroblastoma e delle altre neoplasie solide pediatriche.
f) Coordinare, promuovere e sviluppare l’attività di altri enti senza scopo di lucro aventi scopi uguali, affini o analoghi al proprio.
g) Concedere aiuti economici, sotto forma di borse di studio, volti alla formazione ed alla riqualificazione professionale di studenti europei particolarmente meritevoli - che versino in stato di bisogno per qualsiasi motivo fisico, sociale, economico o familiare - che intendano specializzarsi od impegnarsi nello studio e nella ricerca finalizzata alla cura del Neuroblastoma e delle altre neoplasie solide pediatriche.
h) Realizzare e gestire, direttamente od indirettamente, ogni opera di beneficenza a favore di bambini che si trovino in stato di bisogno per motivi sociali, fisici o psichici, economici e familiari.
i) Collaborare con autorità italiane, europee e mondiali, con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, con aziende che vi abbiano interesse e con i servizi sociali a livello territoriale, per l’esame e la formulazione di proposte rientranti nelle finalità istituzionali dell’associazione.
L’Associazione, nel perseguire le suddette attività, cercherà in ogni modo di ridurre al minimo, se non eliminare completamente, il ricorso a sperimentazione su animali da laboratorio.
L’associazione ha il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali di beneficenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fra le attività connesse potrà:
curare e realizzare, direttamente o indirettamente, convegni, seminari e conferenze tematiche riguardanti il Neuroblastoma e le altre neoplasie solide pediatriche.
organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi per la realizzazioni di progetti di utilità sociale inerenti alle attività istituzionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, realizzando eventi culturali, produzioni audio/video, manifestazioni artistiche e ricreative, spettacoli, concerti.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Art. 4 – Soci
L’associazione è aperta ed incoraggia la partecipazione di chiunque ne condivida gli scopi.
Possono associarsi tutte le persone fisiche o giuridiche che, senza distinzione di sesso, età, razza, idee e religione, e condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le sue modalità sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le persona giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.
I Soci sono coloro i quali aderiscono volontariamente all’associazione versando annualmente la quota associativa e che vengono ammessi come tali dal Consiglio direttivo. Vige la regola del silenzio-assenso: il Consiglio ha trenta giorni di tempo (decorrenti dalla data del versamento) per negare l’ammissione all’Associazione ed il diniego va motivato. Contro il suddetto provvedimento il richiedente l’ammissione può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione: il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Il versamento della quota associativa può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale, in entrambi i casi indicando chiaramente nella causale di versamento le proprie generalità e la dicitura “quota associativa”. Essa si intende relativa all’anno solare [1 gennaio – 31 dicembre] in cui è stato effettuato il versamento (vale la data della ricevuta di versamento).
L’ammontare della quota associativa deve essere tale da favorire la più ampia partecipazione possibile alla vita dell’ente, allargandone il più possibile il numero dei Soci: per ogni anno, il suo importo viene stabilito dall’Assemblea dei Soci dell’anno precedente, su proposta del Consiglio direttivo. In caso ciò non avvenisse, si intende automaticamente prorogato l’ultimo importo approvato dall’Assemblea.
Le modalità attraverso le quali si acquisisce la qualifica di Socio devono essere chiaramente riportate su tutto il materiale divulgativo e pubblicitario dell’associazione.
La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari: essa non è temporanea e si perde solo per dimissioni, espulsione o decesso.
Tutti i Soci, indipendentemente dal versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare ed intervenire nell’Assemblea.
Hanno invece diritto di partecipare alle votazioni che si tengono in Assemblea solamente i Soci in regola con il versamento della propria “quota associativa” fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente l’Assemblea.
Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno decorrenza immediata.
L’espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali od all’immagine dell’associazione. L’espulsione - che ha decorrenza immediata - è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento egli può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione: il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 5 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio direttivo
c) Il Presidente ed il Vice Presidente
d) Il Collegio dei revisori dei conti
Contribuiscono alla formazione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, gli eventuali: Direttore, Tesoriere e Consiglio scientifico.
Art. 6 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è pubblica.
Si svolge sempre a Genova, in luogo anche diverso dalla sede dell’associazione in luogo indicato nell'avviso di convocazione, ed in essa:
a) Il diritto di assistere è concesso a chiunque.
b) Il diritto di intervenire è concesso ai soli Soci, indipendentemente dal versamento della “quota associativa”.
c) Il diritto di voto è concesso ai soli Soci in regola con il versamento della propria “quota associativa” fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente l’Assemblea.
Una copia dell’elenco dei Soci aventi diritto ad intervenire e di quello dei Soci aventi diritto di voto, prodotte dal Consiglio direttivo, deve essere resa disponibile entro il 15 gennaio di ogni anno presso ogni ufficio dell’associazione per chiunque ne facesse richiesta. La sua consultazione, al pari di quella dei libri verbali, della contabilità e della corrispondenza dell’associazione, deve essere permessa a ogni socio.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 giugno e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo, il Vice Presidente, o il Collegio dei revisori dei conti lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta congiunta da almeno cento Soci aventi diritto di voto.
Nel caso in cui un membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti venisse a conoscenza dell’esistenza di un rapporto, diretto od indiretto, economico o di parentela, di un altro membro di questi due organi con un fornitore dell’Associazione, egli ha la facoltà e l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 30 giorni.
La convocazione – obbligatoriamente il sabato, la domenica od un giorno festivo - deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante invio a tutti gli aventi diritto al voto di una lettera di posta ordinaria o messaggio di posta elettronica e contestuale pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla home page del sito web dell’associazione, sull’eventuale notiziario dell’associazione e tramite affissione ben visibile in ogni locale nel quale vengono svolte attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Ogni Socio avente diritto al voto può esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea, quando esse riguardano persone e comunque il rinnovo di cariche sociali, sono effettuate a voto segreto.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
b) Fissare l’importo della “quota associativa” dell’anno successivo.
c) Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.
d) Approvare gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio direttivo.
e) Deliberare in via definitiva sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei Soci.
f) Eleggere il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei Revisori dei conti, che rimangono in carica per cinque anni, salvo revoca.
g) Revocare il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei Revisori dei conti o solamente singoli membri dei due organi. In questo caso, deve essere convocata entro trenta giorni una nuova Assemblea per sostituire i membri revocati.
h) Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
i) Modificare lo Statuto.
j) Deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso occorre la presenza in Assemblea di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti (salvo quanto sopra alla lettera J e quanto indicato al successivo capoverso). In quelle che riguardano l’approvazione del bilancio e la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Per modificare il punto c) dell’articolo 1 del presente Statuto occorre la presenza in Assemblea di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice la quale nomina anche fra i Soci un segretario verbalizzante. Il verbale deve essere reso pubblico entro 15 giorni dall’Assemblea e chiunque ha diritto di consultarlo e di trarne copia.
Nel caso di elezioni, l’Assemblea nomina una commissione elettorale formata da un Presidente ed almeno due scrutatori.
Art. 7 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 10, eletti dall’Assemblea. Tale numero di componenti è deciso dall’Assemblea ordinaria dell’anno precedente quello in cui si terranno le elezioni. Ogni socio può candidarsi ad essere eletto nel Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per una sola volta. Elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Esso si riunisce almeno 4 volte l’anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o un terzo dei membri o il Presidente del Collegio dei revisori dei conti lo riterrà necessario, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto spedito almeno quindici giorni prime e, in caso di urgenza, anche a mezzo di fax o posta elettronica inviati almeno 2 giorni prima.
Le riunioni, ad eccezione di quella che approva la proposta di bilancio dell’Associazione, si possono svolgere anche in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
Le riunioni sono in unica convocazione e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un Socio, quelle di diniego di ammissione all’Associazione e quelle di proposta di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Può essere revocato dall’Assemblea, nel qual caso rimarrà in carica per espletare l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni o comunque se venisse a mancare un componente durante il mandato, subentra il primo dei non eletti. In caso questi non accetti la carica, si procede con il secondo ed il terzo dei non eletti: se anche loro non accettassero, si procede alla sostituzione mediante cooptazione fra i Soci aventi diritto al voto. I consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri. Se venisse contemporaneamente a mancare la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio e si procede a convocare entro 30 giorni una nuova Assemblea elettiva
Tutti i consiglieri prestano la loro attività in modo completamente gratuito e non possono ricevere alcun compenso, comunque esso sia giustificato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la loro attività di consigliere, che debbono essere giustificate da ricevute analitiche. Non sono ammessi rimborsi chilometrici per l’utilizzazione di autoveicoli, ma esclusivamente le ricevute comprovanti l’acquisto del carburante necessario allo spostamento. Ciascun consigliere deve comunicare all’Assemblea l’importo complessivo dei rimborsi spese ricevuti nel corso dell’anno precedente.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea. Esso è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare gli competono:
a) Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione.
b) Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.
c) Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione.
d) La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
e) La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea.
f) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale.
g) La proposta all’Assemblea della “quota associativa” per l’anno successivo.
h) La facoltà di nominare, fra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.
i) La redazione dei regolamenti amministrativi e delle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea.
j) La delibera sulla espulsione dei Soci od il diniego all’ammissione fra di essi.
k) L’eventuale nomina – anche al di fuori dei suoi membri - di Direttore, Tesoriere e membri del Consiglio scientifico, tutte cariche a titolo gratuito che non danno diritto ad alcun compenso ed i cui eventuali rimborsi spese sono regolati analogamente a quelli dei consiglieri.
l) Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
I poteri del Consiglio direttivo possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, ad uno o più consiglieri, fissandone limiti ed autonomia di spesa.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da tutti i consiglieri presenti alla seduta.
E’ fatto divieto, per ciascun membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto, diretto od indiretto, sia economico che di parentela, con fornitori dell’Associazione: Qualora ciò si verificasse, e fosse da chiunque dimostrato e portato a conoscenza del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti:
a) Il Consigliere in questione viene immediatamente sospeso dall’incarico.
b) Ciascun altro membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti ha la facoltà e l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 30 giorni per adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la espulsione dal consiglio e dall’Associazione del consigliere.
Art. 8 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
Il Presidente convoca l’Assemblea.
Egli presiede il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione , vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile, che comunque deve avvenire entro 30 giorni.
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di Assenza o impedimento.
I consiglieri ai quali sono stati delegati i poteri ai senso dell'art. 7 hanno la firma e la rappresentanza stessa dell'associazione nei limiti dei poteri delegati.
Art. 9 – Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea, scelti fra persone dotate di adeguata competenza.
Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano il preventivo finanziario e formulano in una apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine al bilancio consuntivo.
Essi partecipano ed intervengono di diritto sia alle sedute del Consiglio direttivo che all’Assemblea.
Qualora essi facciano parte di studi commercialisti, ciascuno di essi deve appartenere ad uno studio diverso.
Art. 10 – Personale dipendente, Direttore, Tesoriere e Consiglio scientifico
La struttura del personale dipendente, anche se sotto forma di collaborazioni, non prevede in alcun caso inquadramenti a livello dirigenziale.
Le eventuali cariche di Direttore, Tesoriere e membro del Consiglio scientifico sono esercitate a titolo completamente gratuito e non possono ricevere alcun compenso, comunque esso sia giustificato. Gli eventuali rimborsi spese sono regolati analogamente a quelli dei consiglieri.
Il Direttore porta ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio direttivo, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale; esercita il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell’Associazione e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio direttivo, fra cui l’assistenza per la regolare convocazione dell’Assemblea e del Consiglio. Egli partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e alle riunioni dell’Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali. Il Direttore è nominato dal Consiglio e dura in carica 5 anni, salvo revoca, e può essere nuovamente incaricato. Egli cessa in ogni caso con il Consiglio che lo ha nominato.
Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell’Associazione, di aprire e chiudere il conto corrente bancario e postale dell’Associazione ed operare sugli stessi, anche mediante investimenti limitati al mercato primario dei soli Titoli di Stato italiani, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma, nei limiti ad esso indicati dal Consiglio direttivo. Egli partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio ed alle riunioni dell’Assemblea, durante le quali riferisce sulla tenuta dei conti e sullo stato della cassa dell’Associazione. E’ nominato dal Consiglio e dura in carica 5 anni, salvo revoca, e può essere nuovamente incaricato. Egli cessa in ogni caso con il Consiglio che lo ha nominato.
Il Consiglio scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da 3 a 5 membri; esso nomina al proprio interno un Direttore scientifico, dura in carica per 5 anni ed i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati. Esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine all’utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione all’attività di ricerca.
Art. 11 – Patrimonio ed esercizio finanziario
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
b) Quote associative e contributi degli associati.
c) Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
d) Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento od il supporto dell’attività istituzionale a sensi dell'art 2 ultimo comma.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli investimenti dell’Associazione possono essere effettuati esclusivamente attraverso Titoli di Stato italiani acquistati in asta di emissione sul mercato primario.
L'Associazione può acquistare immobili da destinare esclusivamente alla propria attività.
L’Associazione può possedere un solo conto corrente bancario ed un solo conto corrente postale.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno. Esso, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione fra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Il rendiconto deve elencare analiticamente il compenso lordo e netto percepito da ogni dipendente e/o collaboratore, oltre all’elencazione di ogni fornitore che abbia percepito per la fornitura di propri beni e/o servizi un importo IVA inclusa superiore ai 50.000,00 Euro.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro il 30 giugno un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detti eventi.
Art. 12 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 – Norme finali
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere fra gli associati, o fra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 arbitri, di cui 2 da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed un terzo di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale di Genova di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.